PROIND SRL | Project financing
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PROJECT
FINANCING
Project Financing: entro il 30 giugno la fase preliminare
Il Project Financing nasce nei paesi anglosassoni come tecnica finanziaria innovativa volta a rendere possibile il
finanziamento di iniziative economiche sulla base della valenza tecnico-economica del progetto stesso piuttosto che sulla
capacità autonoma di indebitamento dei soggetti promotori dell'iniziativa.
Il decreto legislativo n. 163 del 2006 ha riunito in un unico corpo le disposizioni sulla contrattazione pubblica e,
negli articoli da 153 a 160 ha riscritto la disciplina nazionale del project financing, abrogando tutte le leggi precedenti.
Tuttavia la sostanza della disciplina è rimasta pressoché identica.
La normativa vigente prevede entro il 30 giugno di ogni anno, la possibilità per i soggetti «promotori» di presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità
inseriti nella programmazione triennale, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione.
L'Amministrazione ha poi quattro mesi di tempo per effettuare una valutazione di fattibilità della proposta, tenendo conto
della qualità dell'opera, dei tempi di realizzazione, e delle tariffe che applicherà il soggetto aggiudicatario per la
gestione dell'opera stessa.
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PROIND SRL: asseverazioni economico-finanziarie e valutazione project financing
La Proind Srl si occupa in questo ambito della pianificazione e del coordinamento delle operazioni di project financing,
offrendo assistenza sia alla parte pubblica che alle parti private.
In particolare:
- affianchiamo le amministrazioni pubbliche nella valutazione delle proposte dei promotori, nelle fasi di gara (definizione di procedure trasparenti e competitive, predisposizione dei documenti di gara, valutazione delle offerte) in tutti gli aspetti di valutazione delle offerte ed in tutti gli aspetti contrattualistici e di negoziazione.
- affianchiamo i soggetti promotori nella fase di presentazione delle proposte (predisposizione ed asseverazione del piano economico finanziario, bozza di convenzione, ecc) e gli altri soggetti interessati alla realizzazione/gestione dell’opera nella presentazione di offerte competitive (analisi dell’opportunità, valutazioni, ottimizzazione del mix di forme tecniche di finanziamento, assicurazioni e garanzie, aspetti legali, fiscali e contrattualistici).
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LA NORMATIVA
La disciplina del project financing è stata introdotta per la prima volta in Italia con la legge 11 novembre 1998 n. 415, cd.
Legge Merloni-ter, con l'obiettivo di contenere la spesa pubblica e fornire una modalità alternativa alla Finanza d'impresa
per la realizzazione di opere pubbliche, dove il finanziamento dell'opera con capitale privato è solo parziale.
La suddetta legge prevedeva una concessione "speciale" per la costruzione e gestione di un'opera pubblica a favore del
soggetto che la realizza su terreno di proprietà pubblica; il terreno viene dato in concessione d’uso oppure in diritto di
superficie. In cambio del terreno e degli utili di gestione, il soggetto privato si accolla le spese di realizzazione.
Alla legge n. 415/1998 ha fatto seguito la legge 1 agosto 2002 n. 166 (cd. legge Merloni-quater), che ha ampliato il numero
dei potenziali soggetti promotori e ha abolito il limite temporale di durata della concessione.
Le novità introdotte dalla successiva legge 18 aprile 2005 (cd. Legge comunitaria 2004) riguardano sostanzialmente il
contenuto dell'avviso pubblico che le Amministrazioni committenti sono tenute a pubblicare per indicare quali opere possono
realizzarsi con capitali privati. Nel 2004, infatti, il legislatore nazionale ha dovuto adeguarsi alle osservazioni formulate
dalla Commissione europea nella procedura d'infrazione n. 2001/2182, con cui si contestavano all'Italia alcune difformità
della legislazione nazionale con quella comunitaria in materia di appalti pubblici.
Da ultimo, il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006, in vigore dal 1 luglio 2006), ha riunito
in un unico corpo le disposizioni sulla contrattazione pubblica e, negli articoli da 153 a 160 ha riscritto la disciplina
nazionale del project financing, abrogando tutte le leggi precedenti, lasciando la sostanza della disciplina pressoché identica.
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LA PROCEDURA DI PROJECT FINANCING
Il project financing è uno strumento regolato essenzialmente dall'autonomia privata ma è finalizzato alla realizzazione di
opere pubbliche.
La procedura di project financing prevede in sintesi tre fasi: progettazione, costruzione e gestione dell'opera.
Fase preliminare
Le Amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare periodicamente, con la programmazione triennale, un avviso pubblico
che indichi quali opere pubbliche programmate sono realizzabili con capitali privati, perchè suscettibili di gestione
economica.
In questa fase vengono evidenziati quali opere pubbliche potranno essere realizzate con risorse totalmente o parzialmente
a carico dei promotori.
Entro il 30 giugno di ogni anno, i soggetti «promotori» presentano alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative
alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità inseriti nella programmazione triennale.
L'Amministrazione ha poi quattro mesi di tempo per effettuare una valutazione di fattibilità della proposta, tenendo conto
della qualità dell'opera, dei tempi di realizzazione, e delle tariffe che applicherà il soggetto aggiudicatario per la
gestione dell'opera stessa; la legge prevede anche il potere dell'Amministrazione di concordare col promotore modifiche
alla proposta, per mantenere l'equilibrio economico-finanziario della programazione triennale.
Fase di gara
Una volta valutate le proposte pervenute e redatto il progetto definitivo, l'Amministrazione individua tramite gara ad evidenza pubbliaca
i soggetti che comcorreranno con il promotore, al fine di scegliere le due migliori offerte, ponendo a base d'asta il
progetto presentato dal promotore ed esaminando tutte le offerte pervenute e comparandole con la proposta del promotore.
Al termine di tale fase, l'Amministrazione intraprende una procedura negoziata tra il promotore e i due competitori
risultati vincitori della gara; si giunge così alla scelta dell'aggiudicatario, secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
Tuttavia, la legge n. 166/002 ha riconosciuto in favore del soggetto promotore una sorta di diritto di prelazione
sull'aggiudicazione della procedura: se all'esito della procedura negoziata un soggetto competitore dovesse presentare
un'offerta migliore di quella del promotore, quest'ultimo potrà sempre adeguare la propria proposta a quest'ultima
ritenuta più conveniente dall'Amministrazione, aggiudicandosi così in ogni caso il project financing.
Fase di costruzione e gestione
Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per project financing deve prevedere la facoltà dell’aggiudicatario
della concessione di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata,
anche consortile.
La società di progetto, al di fuori di meccanismi di approvazione o autorizzazione, diventa a tutti gli effetti
concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione dell’aggiudicatario.
La durata della concessione deve remunerare la quota di capitale privato investita, dei canoni di concessione allo Stato,
e di un'adeguata redditività.
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La PROIND SRL è a Vostra disposizione per fornirvi assistenza e consulenza sul project financing, nonchè per la valutazione e soluzione delle vostre esigenze aziendali.
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